Il carico delle merci sui camion deve rispettare le normative sull’altezza per garantire la sicurezza stradale. Questo articolo analizzerà in dettaglio le normative sull’altezza del carico per i camion secondo la Circolare 46/2015/TT-BGTVT e la Circolare 35/2023/TT-BGTVT.
Altezza del carico per camion aperti telonati
Secondo il comma 1 dell’articolo 18 della Circolare 46/2015/TT-BGTVT, l’altezza del carico consentita per i camion aperti telonati è l’altezza limitata all’interno del cassone. Questo limite è determinato in base al progetto del produttore o al progetto di modifica approvato dall’autorità competente.
Camion a pianale aperto telonato che trasporta merci.
In altre parole, il proprietario del veicolo non deve caricare merci che superino l’altezza del cassone. Il rispetto di questa normativa aiuta a garantire la stabilità del veicolo durante la guida, evitando che le merci cadano e mettano in pericolo gli altri utenti della strada.
Altezza del carico per camion aperti scoperti
Per i camion aperti scoperti, la normativa è più complessa. Il comma 2 dell’articolo 18 della Circolare 46/2015/TT-BGTVT stabilisce:
- Le merci caricate sul veicolo che superano l’altezza del cassone (secondo il progetto del produttore o il progetto di modifica approvato) devono essere fissate, puntellate e bloccate saldamente per garantire la sicurezza.
- L’altezza del carico non deve superare i limiti prescritti, misurati dal punto più alto del piano stradale:
- Camion da 5 tonnellate o più: Altezza massima 4,2 metri.
- Camion da 2,5 tonnellate a meno di 5 tonnellate: Altezza massima 3,5 metri.
- Camion sotto le 2,5 tonnellate: Altezza massima 2,8 metri.
La classificazione in base alla portata dimostra che la normativa sull’altezza del carico per i camion mira a bilanciare la capacità di trasporto e la sicurezza stradale. Più grande è il camion e maggiore è la portata, maggiore è il limite di altezza del carico consentito, pur rimanendo entro i limiti di sicurezza consentiti.
Altezza del carico per autocarri portacontainer
Secondo il comma 3 dell’articolo 18 della Circolare 46/2015/TT-BGTVT (modificato dal comma 2 dell’articolo 2 della Circolare 35/2023/TT-BGTVT), l’altezza del carico per veicoli speciali e autocarri portacontainer non deve superare i 4,35 metri, misurati dal punto più alto del piano stradale.
Questa normativa si applica sia ai veicoli speciali che agli autocarri portacontainer, dimostrando coerenza nella gestione dell’altezza del carico per i veicoli di grandi dimensioni.
Conclusione
Le normative sull’altezza del carico per i camion sono state emanate per garantire la sicurezza stradale. Il rispetto di queste normative è responsabilità del proprietario del veicolo e del conducente. Qualsiasi violazione può comportare sanzioni amministrative e mettere in pericolo se stessi e la comunità. Verificare sempre attentamente le dimensioni delle merci e l’altezza del carico consentita prima di mettersi in viaggio.